STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CORALE “Città di Morrovalle”
Articolo 1
L’Associazione Corale “Città di Morrovalle”, è un’Associazione volontaria, apolitica, apartitica, senza fini di lucro, volta a promuovere la cultura musicale e del canto corale.
La Corale si propone di:
Presentare al pubblico il proprio repertorio in concerti, in manifestazioni appositamente organizzate ed attività collaterali come corsi di formazione a tutti i livelli di natura musicale concernenti la didattica musicale e vocale, manifestazioni artistiche (concerti, rassegne, scambi, conferenze, produzione di cd, ecc…) e tutto quello concernente la musica ed il canto;
Qualora richiesto, di animare matrimoni, ecc.
L’anno sociale della corale inizia il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre .
Articolo 2
La sede sociale della Corale è sita in Morrovalle in via Campomaggio 131.
Articolo 3
All’Associazione possono iscriversi, tutti coloro che ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo e che versano la quota sociale annualmente prestabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Si diventa soci in seguito all’approvazione da parte del Direttivo previa presentazione della suddetta domanda di ammissione.
I soci si suddividono in:
soci ordinari ( coloro che fanno parte della corale);
soci sostenitori ( non facenti parte della corale, ma che contribuiscono concretamente alla vita della società);
soci junior ( coloro che partecipano agli scopi associativi e che non hanno compiuto 18 anni di età).
Articolo 4
Il nuovo corista entra in prova nella Corale per un periodo necessario ad assimilare la tecnica del canto corale e ad imparare i brani del repertorio. Durante tale periodo l’aspirante corista deve partecipare alle prove settimanali. Trascorso il periodo di preparazione, il nuovo corista entra a far parte in modo effettivo della Associazione, previo parere tecnico favorevole del Maestro Direttore del coro.
Articolo 5
Tutti i coristi vengono forniti di una divisa ed è fatto obbligo ai coristi di indossarla al completo secondo le decisioni adottate dal consiglio direttivo. La divisa viene, di norma, acquistata attingendo ai fondi disponibili. In caso di indisponibilità economica temporanea il nuovo corista verserà l’importo necessario all’acquisto e verrà rimborsato appena possibile.
Articolo 6
Ogni corista in caso di ripetute assenze ingiustificate, potrà essere convocato dinanzi al Consiglio Direttivo per i chiarimenti del caso. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e le esigenze di carattere familiare o strettamente personali. Per ripetute assenze ingiustificate e gravi comportamenti, incompatibili con le finalità associative, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
Richiamo, censura, sospensione e esclusione, da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 7
L’ Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari. Deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla conclusione dell’anno sociale per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.
Può essere, inoltre, convocata dal Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisa la necessità e deve essere convocata, infine, quando almeno un terzo dei soci ordinari ne facciano richiesta motivata al Presidente, in forma scritta e firmata dai richiedenti. La convocazione deve essere fatta con comunicazione scritta almeno otto giorni prima della data fissata.
L’Assemblea è validamente costituita in 1° convocazione con la partecipazione di almeno 2/3 dei coristi e in 2° convocazione con un qualsiasi numero di presenti dei coristi e delibera a maggioranza assoluta, con voto palese e per alzata di mano.
L’Assemblea ha competenza su tutti gli argomenti riguardanti la vita associativa, ad eccezione di quelli esplicitamente riservati ad altri organi.
L’Assemblea approva e modifica lo Statuto sociale.
Approva i bilanci preventivi e consuntivi relativi all’esercizio finanziario dell’anno sociale.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 soci, 6 eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto con espressione di massimo sette preferenze e con possibilità di una delega per ogni avente diritto al voto. Il settimo membro del Consiglio Direttivo (componente di diritto non eleggibile) è il Maestro Direttore.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni sociali, con scadenza nel mese di dicembre.
In ordine ai suoi compiti, il Consiglio Direttivo svolge l’ordinaria amministrazione dell’associazione, controlla e predispone i bilanci annuali; redige una relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione, da sottoporre all’Assemblea ordinaria per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo è consultato dal Maestro Direttore in ordine al programma dei brani da presentare ai concerti e rassegne; le scelte saranno operate sulla base del grado di preparazione raggiunto dai coristi e secondo la specificità della manifestazione.
In occasione di inviti esterni per concerti o rassegne, prima di prendere impegni il Consiglio Direttivo deve verificare la disponibilità dei coristi in numero ritenuto idoneo dal Maestro Direttore e la disponibilità del Maestro Direttore.
Il Consiglio Direttivo propone sanzioni disciplinari a carico dei coristi inadempienti agli obblighi associativi come al precedente
Art. 7 Le sanzioni riguardanti casi di sospensione o esclusione devono essere discusse e approvate dal Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 5 membri. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto di Presidente assume doppia valenza.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono eletti:
Il Presidente;
Il Vice – Presidente;
Il Segretario;
Il Tesoriere.
Due consiglieri
Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea con comunicazione scritta, orale, telefonica.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene su richiesta del presidente o del Maestro Direttore o di almeno tre membri eletti, con le stesse modalità del comma precedente.
Il Consiglio Direttivo è responsabile dei beni sociali.
Il Consiglio Direttivo prima di ogni manifestazione stabilisce i compiti dei singoli coristi, in ordine agli aspetti organizzativi ( non di tipo artistico – musicale ).
Articolo 9
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni,; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. È sostituito dal Vice – Presidente nel caso di impedimenti o assenze.
Articolo 10
Il Segretario è responsabile dell’attività organizzativa dell’Associazione; coordina ogni aspetto e momento della logistica, di concerto con il Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali.
Articolo 11
Il Tesoriere è responsabile dell’attività amministrativa, redige i bilanci, si occupa delle questioni economiche ed è depositario dei fondi sociali.
Articolo 12
Il Socio Corista deve essere attivo e responsabile nel partecipare alle attività sociali, con particolare riguardo alle prove ed ai concerti che costituiscono i momenti essenziali della vita associativa. Le prove si tengono, di norma, a cadenza settimanale, salvo disposizioni diverse della direzione artistica del coro.
Le prove si svolgono al completo o per settori, secondo le disposizioni della direzione artistica.
Articolo 13
Il Maestro Direttore Artistico dell’Associazione viene scelto o confermato annualmente dai membri eletti del Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale . Il Maestro Direttore della Corale deve avvertire il Consiglio Direttivo con lettera scritta e previo preavviso di almeno due mesi della sua eventuale rinuncia all’incarico o rinnovo all’incarico.
Il Maestro Direttore della Corale è responsabile dell’attività artistica specifica della stessa e si occupa di ogni quesito tecnico musicale e corale; esprime il parere tecnico in ordine all’ammissione di un nuovo corista; decide il repertorio da presentare alle singole manifestazioni (e lo porta a conoscenza del Consiglio Direttivo); coordina l’attività di preparazione dei coristi. Il Maestro Direttore della Corale consulta il Consiglio Direttivo sulla necessità e sulla scelta di eventuali professionisti (es. pianista, strumentisti, solisti, ecc.) che di volta in volta ritiene necessari ad accompagnare il repertorio della Corale. Il Consiglio Direttivo valuterà ed approverà le proposte dopo averne verificata la sostenibilità economica.
Articolo 14
Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione; la sua applicazione è di competenza del Maestro Direttore per quanto riguarda la parte artistica ( secondo quanto stabilito dall’art. 14 ), del Consiglio Direttivo per la parte amministrativa e la restante attività.
Articolo 15
Gli eventuali utili, avanzi di gestione, i fondi o riserve di capitale non saranno distribuiti tra gli associati ma dovranno essere impiegati in iniziative culturali, ricreative o in acquisto di materiali utili per l’attività, su decisione dell’Assemblea in seduta ordinaria.
Articolo 16
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a quell’ente, organismo od associazione culturale che, secondo il giudizio dell’Assemblea, svolgerà un’attività simile più vicina a quella che è oggetto del presente statuto, oppure ad una associazione che svolge attività nel sociale.
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